L’art. 5 del Dlgs. n. 33/13, come modificato dal Dlgs. n. 97/16, ha ampliato il diritto all’accesso
distinguendo due diverse tipologie:
– l’accesso civico in senso proprio, disciplinato dall’art. 5 comma 1 del Dlgs. n. 33/2013, che riguarda l’accessibilità ai documenti soggetti a pubblicazione obbligatoria in virtù di legge o di regolamento o la cui efficacia legale dipende dalla pubblicazione. Tali documenti possono essere richiesti da chiunque nel caso ne sia stata omessa la pubblicazione;
– l’accesso civico generalizzato, disciplinato dall’art. 5 comma 2, per cui “Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5 bis”.

Alle forme di accesso sopra descritte continua ad affiancarsi, essendo sorretto da motivazioni e scopi diversi, il diritto di accesso di cui alla Legge n. 241/90.
Ambedue le forme di accesso previste dall’art. 5 del Dlgs. n. 33/13 non sono sottoposte a nessuna limitazione relativa alla legittimazione soggettiva del richiedente, né ad alcun obbligo di specifica motivazione. In ogni caso l’istanza di accesso deve identificare il richiedente, i dati, le informazioni o i documenti richiesti o, quantomeno, gli elementi che li rendano facilmente identificabili. Le richieste a carattere esplorativo o generiche, previo invito della Società a precisare l’oggetto della richiesta, possono essere considerate inammissibili. Inoltre la Società non è tenuta all’obbligo di rielaborazione dei dati ai fini dell’accesso, ma solo a consentire l’accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazioni da essa già detenute o gestite.

In caso di richiesta di accesso generalizzato, la Società è tenuta a dare comunicazione ai soggetti controinteressati, ove individuati, secondo le modalità di cui al comma 5 dell’art. 5 D.lgs.33/2013.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dal ricevimento a protocollo dell’istanza, secondo le forme e modalità disciplinate dai commi 6 e ss. del citato art.5.

L’accesso generalizzato può essere differito, negato o limitato solo con riferimento ai casi espressamente previsti dall’art. 5-bis del Dlgs. n. 33/2013.

Richiesta di accesso

La richiesta di accesso civico semplice deve essere inoltrata, utilizzando l’apposito modulo, al Responsabile della Trasparenza dott.ssa Olga Duranti con le seguenti modalità:
– via mail all’indirizzo farmaciacapanne@comune.montopoli.pi.it
– via PEC all’indirizzo farmaciacivitas@pec.comune.montopoli.pi.it

Modulo accesso civico semplice

La richiesta di accesso civico generalizzato deve essere inoltrata utilizzando l’apposito modulo, al Responsabile della Trasparenza dott. Luigi Daddi con le seguenti modalità:

– via mail all’indirizzo farmaciacapanne@comune.montopoli.pi.it
– via PEC all’indirizzo farmaciacivitas@pec.comune.montopoli.pi.it

Modulo accesso civico generalizzato